Codice etico NMSBA

RealEye rispetta il Codice etico NMSBA, riportato in questa pagina e di seguito.

I membri fornitori aziendali NMSBA operano secondo il Codice etico NMSBA per l'applicazione delle neuroscienze dei consumatori nel business. Il codice è una condizione per l'adesione dei fornitori aziendali all'NMSBA. Rappresenta un primo passo verso standard internazionali per l'uso dei metodi neuroscientifici nello studio dell'efficacia di:

  • campagne pubblicitarie
  • confezionamento e design del prodotto
  • campagne di comunicazione di organizzazioni non profit e istituzioni governative.

Il Codice etico per il settore del neuromarketing affronta tre questioni importanti:

  • ripristinare la fiducia del pubblico nella legittimità e nell'integrità dei neuromarketer
  • garantire che i neuromarketer tutelino la privacy dei partecipanti alle ricerche
  • tutelare gli acquirenti dei servizi di neuromarketing

Il codice può essere rivisto periodicamente per garantire che rifletta adeguatamente i più alti standard etici per il settore della ricerca di neuromarketing. Il codice NMSBA accoglie i principi sanciti nel codice ICC/ESOMAR

DEFINIZIONI

1. Ricerca di neuromarketing, è la raccolta e l'interpretazione sistematica di informazioni neurologiche e neurofisiologiche sugli individui, mediante diversi protocolli che consentono ai ricercatori di esplorare le risposte non verbali e fisiologiche a vari stimoli per scopi di ricerca di mercato.
2. Ricercatore di neuromarketing è definito come qualsiasi individuo o organizzazione che svolge, o agisce come consulente di neuromarketing per, un progetto di ricerca di neuromarketing, inclusi coloro che lavorano in organizzazioni che acquistano servizi da una società di ricerca di neuromarketing.
3. Cliente di neuromarketing è definito come qualsiasi individuo o organizzazione che richiede, acquista o sponsorizza un progetto di ricerca di neuromarketing.
4. Partecipante alla ricerca di neuromarketing è definito come qualsiasi individuo o organizzazione dai quali vengono raccolte informazioni mediante metodi neuroscientifici per scopi di ricerca di mercato.
5. Studio di neuromarketing è definito come una sessione con un partecipante durante la quale vengono raccolte informazioni di neuromarketing.
6. Informazioni di neuromarketing sono deduzioni fondate, supportate dall'analisi dell'entità dell'attività cerebrale prodotta da stimoli di marketing (pubblicità, siti web, confezioni, ecc.).
7. Imaging cerebrale funzionale è definito come qualsiasi tecnica che consente la visualizzazione in vivo della distribuzione dell'attività cerebrale.

ARTICOLO 1: PRINCIPI FONDAMENTALI

a. I ricercatori di neuromarketing devono rispettare i più elevati standard di ricerca vigenti nei rispettivi Paesi e utilizzare principi scientifici riconosciuti.
b. I ricercatori di neuromarketing non devono agire in alcun modo che possa compromettere negativamente la reputazione e l'integrità della professione di ricerca di neuromarketing.
c. I risultati di neuromarketing devono essere consegnati ai clienti senza esagerare o travisare le informazioni di neuromarketing oltre ciò che è scientificamente accettato.

ARTICOLO 2: INTEGRITÀ

a. I ricercatori di neuromarketing devono adottare tutte le ragionevoli precauzioni per garantire che i partecipanti non subiscano in alcun modo danni o stress a seguito del loro coinvolgimento in un progetto di ricerca di neuromarketing.
b. I ricercatori di neuromarketing non devono ingannare i partecipanti né approfittare della loro scarsa conoscenza delle neuroscienze.
c. Nessuna offerta commerciale deve essere rivolta a un partecipante come conseguenza diretta del suo coinvolgimento in un progetto.
d. I ricercatori di neuromarketing devono essere onesti riguardo alle proprie competenze ed esperienza.

ARTICOLO 3: CREDIBILITÀ

a. Eventuali preoccupazioni o critiche riguardanti progetti di neuromarketing di pubblico dominio devono essere presentate per prime all'attenzione dell'NMSBA prima di essere diffuse ampiamente.
b. I ricercatori di neuromarketing che utilizzano l'imaging cerebrale funzionale devono comunicare un protocollo per la gestione dei reperti accidentali.

ARTICOLO 4: TRASPARENZA

a. La partecipazione a un progetto di ricerca di neuromarketing deve essere sempre del tutto volontaria.
b. I ricercatori di neuromarketing devono mantenere un sito web pubblico che descriva i propri servizi e le qualifiche dei membri principali del team, nonché pubblicare un indirizzo fisico presso il quale sia possibile contattare i responsabili dell'azienda.
c. I ricercatori di neuromarketing devono consentire ai propri clienti di verificare il processo con cui vengono raccolte ed elaborate le informazioni di neuromarketing.
d. I ricercatori di neuromarketing devono garantire che i progetti di ricerca di neuromarketing siano ideati, consegnati e documentati con trasparenza e che siano riportati con tutti i dettagli che i clienti richiedono per comprendere portata e rilevanza del progetto.

ARTICOLO 5: CONSENSO

a. I ricercatori di neuromarketing devono spiegare ai partecipanti, in termini semplici, gli strumenti che utilizzano.
b. Prima di fornire il consenso, i partecipanti alla ricerca di neuromarketing devono esprimere esplicitamente la propria comprensione dei protocolli e degli obiettivi generali dello studio.
c. I partecipanti devono essere pienamente informati sul progetto prima che qualsiasi tecnica di neuromarketing possa essere utilizzata per raccogliere le loro informazioni.
d. Una volta iniziato uno studio di neuromarketing, i partecipanti sono liberi di ritirarsi.

ARTICOLO 6: PRIVACY

a. I ricercatori di neuromarketing devono garantire che i partecipanti siano informati sulla finalità della raccolta delle informazioni.
b. I ricercatori di neuromarketing devono disporre di una informativa sulla privacy facilmente accessibile ai partecipanti dai quali raccolgono le informazioni.
c. L'identità dei partecipanti non sarà rivelata al cliente senza un consenso esplicito.
d. I dati personali raccolti devono essere raccolti per finalità specifiche della ricerca di neuromarketing e non devono essere utilizzati per altri scopi.
e. I dati personali non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario per la finalità del progetto di neuromarketing.
f. I ricercatori di neuromarketing devono garantire l'adozione di misure di sicurezza adeguate per proteggere l'accesso alle informazioni raccolte durante qualsiasi progetto.
g. I dati stessi della ricerca di neuromarketing, comprese le scansioni cerebrali e i dati cerebrali, restano di proprietà della società di ricerca e non saranno condivisi.

ARTICOLO 7: DIRITTI DEI PARTECIPANTI

a. I partecipanti a qualsiasi progetto di ricerca di neuromarketing devono confermare di non essere obbligati a partecipare al progetto.
b. I partecipanti a qualsiasi progetto di ricerca di neuromarketing devono poter ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi momento.
c. I partecipanti a qualsiasi progetto di ricerca di neuromarketing devono avere la garanzia che i propri dati personali non siano messi a disposizione di terzi.
d. I partecipanti a qualsiasi progetto di ricerca di neuromarketing devono avere la garanzia che le informazioni saranno cancellate o modificate su richiesta.
e. Occorre prestare particolare attenzione a mantenere i diritti di protezione dei dati dei partecipanti quando i dati personali vengono trasferiti dal Paese in cui sono raccolti verso un altro Paese. Quando il trattamento dei dati avviene in un altro Paese, devono essere rispettati i principi di protezione dei dati del presente Codice.

ARTICOLO 8: BAMBINI E GIOVANI

Gli studi di neuromarketing che coinvolgono partecipanti di età inferiore ai 18 anni possono svolgersi solo con il consenso informato dei genitori del partecipante.

ARTICOLO 9: SUBAPPALTO

I ricercatori di neuromarketing devono comunicare, prima dell'inizio del lavoro, se una parte del progetto sarà affidata in subappalto al di fuori dell'organizzazione del ricercatore di neuromarketing (incluso il ricorso a consulenti esterni).

ARTICOLO 10: PUBBLICAZIONE

Quando i risultati di un progetto vengono resi pubblici, i ricercatori di neuromarketing devono indicare chiaramente quale parte del rapporto rappresenta un'interpretazione dei dati e quale parte rappresenta i risultati principali. I ricercatori di neuromarketing non devono associare il proprio nome a un progetto di ricerca di neuromarketing a meno che non vi abbiano partecipato attivamente e non siano in grado di difendere i risultati

ARTICOLO 11: IMPEGNO

I ricercatori di neuromarketing si impegnano ad applicare il presente codice e a garantire che i propri clienti e le altre parti rispettino i suoi requisiti. In caso di mancato rispetto, l'adesione sarà revocata.

ARTICOLO 12: ATTUAZIONE

a. I ricercatori di neuromarketing e i loro clienti riconoscono di conoscere il codice e di rispettare anche le altre linee guida di autoregolamentazione pertinenti a una particolare regione o progetto; il Codice si applica a tutti i soggetti coinvolti in un progetto di neuromarketing.b. I membri NMSBA dimostrano l'accettazione del codice pubblicandolo sul proprio sito web oppure pubblicando un link a www.nmsba.com/ethics

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